Il 24 maggio 2026 non è stata una domenica come le altre. Ha segnato, infatti, la fine del periodo transitorio di dodici mesi e le disposizioni inserite nell'Accordo Stato-Regioni sulla formazione per la sicurezza sono diventate pienamente operative e vincolanti. Chi eroga e gestisce corsi di sicurezza secondo le vecchie regole (gli Accordi del 2011, 2012 e 2016) produce attestati privi di valore giuridico. L'azienda con formazione non conforme è un'azienda esposta a sanzioni amministrative e, in caso di infortunio, a responsabilità penale.
Questa breve guida è pensato proprio per chi gestisce la formazione sulla sicurezza come responsabili HR, RSPP, HSE manager, enti formativi, enti di erogazione corsi, comn l'unico obiettivo di capire cosa cambia davvero.
Il nuovo Accordo: cos'è e perché cambia tutto
L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025 (n. 119, Rep. atti n. 59/CSR), è il testo normativo più importante degli ultimi dieci anni in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro. Ha un obiettivo preciso: fare ordine in un sistema rimasto frammentato per oltre un decennio, sostituendo in un unico documento tutti i precedenti accordi e dettando nuove regole su durate, contenuti, modalità di erogazione e soggetti abilitati a organizzare i corsi.
Per facilitare la transizione, il legislatore aveva previsto dodici mesi di periodo transitorio. Durante quel periodo le organizzazioni potevano completare i percorsi già avviati con i vecchi standard e pianificare l'adeguamento graduale. Quel tempo è esaurito.
Una precisazione importante sugli attestati già conseguiti: chi ha completato la formazione secondo il vecchio impianto prima del 24 maggio 2026 non deve rifare nulla nell'immediato. Gli attestati rimangono validi fino alla loro naturale scadenza. La novità riguarda i percorsi nuovi avviati dopo il 24 maggio 2026 e i neoassunti entrati in azienda da quella data.
Le novità in azienda
La formazione deve avvenire prima dell'inizio delle mansioni
Questa è forse la novità più rilevante per gli addetti alla gestione dell'onboarding. Il precedente riferimento ai 60 giorni successivi all'assunzione è stato definitivamente eliminato, quindi la formazione obbligatoria è necessaria che sia espletata prima che il lavatore inizi qualsiasi attività lavorativa.
Questo ovviamente implica un ripensamento della gestione dell'arrivo delle nuove risorse in azienda: non si tratta più di un “poi ci organizziamo”, ma è il primo step di inserimento aziendale. Chi gestisce i processi di ingresso, quindi, deve assicurarsi che l'assegnazione dei corsi, il loro completamento e la produzione degli attestati avvengano prima del primo giorno di lavoro effettivo. Un sistema che consenta di assegnare percorsi a distanza, tracciarne il completamento e archiviare automaticamente la documentazione non è più un'opzione ma una vera e propria una necessità operativa.
Aggiornamento preposti: modifiche sulla pianificazione della formazione
Questa novità è quella con un impatto maggiore e immediato sulla pianificazione formativa della maggior parte delle aziende.
- Il corso base per preposti passa da 8 a 12 ore minime
- L'aggiornamento passa da cadenza quinquennale a cadenza biennale (6 ore ogni due anni)
- Sia il corso base sia l'aggiornamento possono essere erogati esclusivamente in presenza fisica o in videoconferenza sincrona: l'e-learning asincrono non è più ammesso per nessuno dei due percorsi
I preposti la cui formazione risale a più di due anni prima del 24 maggio 2025 dovevano completare l'aggiornamento biennale entro il 24 maggio 2026. Se nella tua azienda ci sono preposti che non hanno rispettato questa scadenza, la loro formazione risulta oggi non valida.
Cosa fare ora? Verifica la data di ogni attestato. Chi supera i due anni dall'ultimo aggiornamento è giù fuori dai requisiti.
Arriva l'obbligo formativo per i datori di lavoro
Per la prima volta nella storia della normativa italiana sulla sicurezza anche il datore di lavoro ha un obbligo formativo specifico.
Il corso ha una durata minima di 16 ore e verte sugli obblighi previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 81/2008. La scadenza per completarlo è il 24 maggio 2027: un anno di tempo in più rispetto alle altre novità, ma il percorso va pianificato adesso per evitare di ritrovarsi in corsa negli ultimi mesi. Il corso può essere svolto in e-learning o in videoconferenza sincrona.
Nuove regole per le lezioni in videoconferenza sincrona
Il nuovo Accordo non si limita a "ammettere" la videoconferenza sincrona come alternativa all'aula. Definisce requisiti tecnici precisi che molte aziende e molti provider non stanno ancora applicando correttamente.
Cosa prevede:
- Ogni partecipante deve collegarsi da un computer o tablet a uso esclusivo
- Lo smartphone non è ammesso
- Non è ammesso che più persone seguano dallo stesso dispositivo
- Il numero massimo di partecipanti scende da 35 a 30, sia in presenza che in VCS
- Per le parti pratiche il rapporto è di 1 istruttore ogni 6 partecipanti
- È richiesta la frequenza minima del 90% delle ore per accedere alla verifica finale e ottenere l'attestato
- La piattaforma deve garantire piena tracciabilità e partecipazione attiva verificabile
Quest'ultimo punto è centrale per chi eroga corsi. La VCS è equiparata alla formazione in presenza, ma solo se la piattaforma usata è in grado di documentare la presenza effettiva, non la semplice connessione. Un LMS che non registra la partecipazione attiva durante le sessioni sincrone non è tecnicamente conforme al nuovo Accordo.
La formazione e-learning asincrona non è per tutti
La FAD asincrona non viene eliminata del tutto, ma il nuovo Accordo specifica per cosa è ammesso e per cosa no.
PERCORSO FORMATIVO
- Formazione generale per lavoratori: e-learning ammesso
- Formazione specifica - rischio basso: e-learning ammesso
- Corsi di aggiornamento (tutte le figure): e-learning ammesso
- Corsi per dirigenti: e-learning ammesso
- Modulo A RSPP e corsi per datori di lavoro: e-learning ammesso
- Formazione specifica - rischio medio o alto: non ammesso
- Formazione preposti - base e aggiornamento: non ammesso
- Corsi per esercitazioni pratiche: non ammesso
La distinzione tra rischio basso, medio e alto dipende dal settore e dalla mansione specifica. Chi eroga corsi deve verificare per ogni percorso se la modalità asincrona è ancora applicabile. Chi la usa dove non è più ammessa produce attestati non validi.
Progettazione documentata e fascicolo conservato 10 anni
Il nuovo Accordo introduce un obbligo documentale stringente per chiunque eroghi formazione sulla sicurezza. Ogni corso dovrà essere accompagnato da:
- Documento di progettazione formativa
- Registro delle presenze con tracciabilità verificabile
- Verbale della verifica finale obbligatoria
- Fascicolo completo da conservare per almeno 10 anni
Non si tratta solo di un adempimento burocratico. In caso di ispezione da parte di INL, ASL o Vigili del Fuoco, questi documenti sono la prima cosa richiesta. In caso di infortunio, la documentazione formativa è l'elemento che determina o esclude la responsabilità del datore di lavoro. Chi non ha un sistema in grado di produrre e archiviare automaticamente questo materiale si espone a rischi concreti.
Gestione delle attrezzature
Il nuovo Accordo amplia l'elenco delle attrezzature che richiedono un percorso di abilitazione specifico, includendo tipologie non coperte dai vecchi accordi.
Nuove attrezzature introdotte:
- Carroponte: modulo teorico-tecnico di 4 ore + modulo pratico (durata variabile per categoria)
- Macchine raccogli-frutta: durata complessiva di 8 ore, aggiornamento quinquennale di 4 ore
- Caricatori per movimentazione materiali (CMM): durata complessiva di 8 ore, aggiornamento quinquennale
Per tutte queste attrezzature, gli attestati conseguiti in precedenza con i vecchi standard rimangono validi fino alla scadenza naturale. Alla prima data di rinnovo, però, il nuovo percorso dovrà essere conforme al nuovo Accordo.
Gestione degli ambienti confinanti
All'interno dell'Accordo, è stata ridefinita in maniera stringente la formazione per i lavoratori che operano in ambienti confinanti o sospetti di inquinamento come serbatoi, pozzi, condotte, silos.
Il nuovo percorso prevede:
- Modulo giuridico: 4 ore
- Modulo pratico: 8 ore (obbligatoriamente in presenza, con esercitazioni su DPI reali)
- Aggiornamento quinquennale: 4 ore
Questa tipologia formativa non può essere erogata a distanza in nessuna forma. La componente pratica è vincolante e non sostituibile con simulazioni digitali.
Come funziona la fase di controllo
Gli organi di vigilanza competenti sono INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), ASL e Vigili del Fuoco. Possono verificare in qualsiasi momento registri presenti, attestati e fascicoli formativi.
Le conseguenze della non conformità sono di due tipi:
- Sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 81/2008, aggiornate di recente, per mancata formazione o formazione non conforme.
- Responsabilità penale in caso di infortunio sul lavoro riconducibile a formazione assente o inadeguata. In questi casi il datore di lavoro risponde anche in sede penale, indipendentemente dall'entità dell'infortunio.
La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento nei tempi previsti rende nullo l'attestato precedente. Un preposto con attestato scaduto è, a tutti gli effetti di legge, un preposto non formato.
Hai delle domande? Leggi le nostre FAQ:
Gli attestati conseguiti prima del 24 maggio 2026 sono ancora validi? Sì, rimangono validi fino alla loro naturale scadenza. Le nuove regole si applicano ai percorsi nuovi e ai rinnovi successivi a quella data.
Un preposto formato nel 2022 deve fare l'aggiornamento adesso? Se l'ultimo aggiornamento risale a più di due anni prima del 24 maggio 2025 (quindi prima del maggio 2023), la scadenza transitoria era il 24 maggio 2026. Se non è stato completato in tempo, la formazione risulta non valida. Chi si è aggiornato dopo maggio 2023 ha ancora tempo, ma deve rispettare la nuova cadenza biennale al prossimo rinnovo.
Posso ancora erogare corsi per lavoratori in e-learning? Dipende dal livello di rischio. Per rischio basso e per la formazione generale, sì. Per rischio medio o alto, no. Verifica il profilo di rischio della mansione prima di scegliere la modalità.
Cosa si intende esattamente per "videoconferenza sincrona" secondo il nuovo Accordo? Una sessione in tempo reale con interazione diretta tra docente e partecipanti, erogata tramite piattaforma che garantisca la presenza verificabile. Ogni partecipante deve collegarsi da un dispositivo dedicato (computer o tablet, non smartphone). La piattaforma deve tracciare la partecipazione attiva, non solo la connessione.
Quanto dura il nuovo corso obbligatorio per il datore di lavoro? 16 ore minime. Può essere svolto in e-learning o in VCS. La scadenza è il 24 maggio 2027.
Cosa succede se un corso viene erogato con modalità non consentite? L'attestato prodotto non ha valore giuridico ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008. L'azienda è esposta alle relative sanzioni.


